Descrizione
Visto l’art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito
dall’art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della
giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise di Appello;
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art 12 della stessa legge, a presentare domanda per l’ iscrizione negli elenchi integrativi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.