Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

TUTELA DELLE API E DEGLI INSETTI PRONUBI DALLE SOSTANZE TOSSICHE AVVISO AI CITTADINI

13-06-2019   

TUTELA DELLE API E DEGLI INSETTI PRONUBI DALLE SOSTANZE TOSSICHE

AVVISO AI CITTADINI

(L.R. N. 49 del 7 agosto 2018)

 

Si ricorda a tutti i cittadini che la legge tutela le api e gli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. In proposito si riporta l’art. 11 della L.R. n. 49 del 7 agosto 2018:

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;

b) durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.

3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all’articolo 2 della L.R. n. 49 del 7 agosto 2018, individua zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.”.

Allegato avviso tutela api (172,39 KB)

Tags: -