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BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE: BAR-PIZZERIA ED IMPIANTI SPORTIVI LOCALITÀ PROGGI

23-03-2015   

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE: BAR-PIZZERIA ED IMPIANTI SPORTIVI LOCALITà PROGGI

COMUNE DI RIPARBELLA 

 

1) - Ente concedente: Unione colli marittimi Pisani-Comune di Riparbella con sede in Riparbella (PI) Piazza del Popolo n. 1 , telefono 0586/697111 , telefax 0586/697327.

Pec unione.collimarittimipisani@postacert.toscana.it;

e-mail: s.cetti@unione.collimarittimipisani.pi.it;

sito internet: www.comune.riparbella.pisa.it; www.unione.collimarittimipisani.pi.it

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale di Riparbella n.16 del 5 marzo 2015 e nonché della Determina del Responsabile del Settore n. 96 del 20.03.2015 viene indetta per il giorno 23.04.2015 alle ore 12.00 nell'Ufficio del segretario comunale presso la Sede Municipale di Riparbella, la gara per l'affidamento in concessione della gestione del bar-pizzeria, impianti sportivi e ricreativi e delle aree limitrofe, siti in loc. Proggi, di proprietà del comune di Riparbella, per la durata di 6 anni dalla sottoscrizione del contratto, a partire indicativamente dal 15 aprile 2015.

La gara pubblica si terrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

2) - Oggetto del presente appalto è la concessione in gestione del bar-pizzeria, annessi impianti sportivi comunali e aree adiacenti in loc. Proggi composti da: spogliatoi e docce adiacenti, campo da calcetto e campo da tennis, nonché le aree confinanti  quali area verde con campi da bocce, area giochi bimbi, ampio parcheggio, camminamenti e comunque di tutta l’area indicata nella allegata planimetria. (ALL A)

Le condizioni, caratteristiche e clausole di concessione sono indicate nel capitolato allegato al presente bando.

Si evidenzia che fanno parte delle strutture ed impianti di proprietà comunale oggetto della  presente concessione gli arredi e le attrezzature interne del bar-pizzeria.

Ulteriori informazioni ed atti tecnici sono disponibili affinché ne sia presa visione da parte degli interessati presso l'Ufficio del segretario comunale di Riparbella dott.sa Ilaria Luciano in orario d’ufficio.

 

3) Importo a base di gara

è costituito dal canone annuo da corrispondere all’ente di € 7.200 (settemilaeduecento euro).

A decorrere dal secondo anno detto canone verrà annualmente aggiornato secondo l'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo.

Il canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate semestrali posticipate (marzo e settembre) di ogni anno, pena l'applicazione della decadenza di cui all'art. 5  del Capitolato Speciale.

 

4) Durata

La concessione avrà durata di anni 6 con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e sarà soggetta alle norme previste in materia.

È prorogabile su richiesta dell'aggiudicatario per un ulteriore periodo di 6 anni a giudizio insindacabile dell'Amministrazione adottata con atto formale previa revisione del canone di concessione.

 

5) Requisiti  per  la  partecipazione alla gara

Sono ammessi a  partecipare, singolarmente o in forma associata tra loro:

a) Enti ed associazioni sportive che utilizzano il bene per finalità sociali e senza scopo di lucro;

b) Ditte individuali, società ed altre persone giuridiche aventi scopo di lucro ed esercenti attività commerciali;

c) Associazioni riconosciute e non, esercenti attività con o senza finalità di lucro;

 

Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 38 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e comunque non devono trovarsi in situazioni che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 

6) Criteri  per  l'assegnazione

L'aggiudicazione è  effettuata ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto legislativo n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che consegue il punteggio più elevato, su un punteggio massimo di punti 100 in base ai seguenti criteri di valutazione:

            A) Parte economica (massimo punti 50/100). Relativamente all'elemento prezzo verranno valutate solo offerte in aumento rispetto al canone annuo a base d’asta indicato in € 7.200,00

All’offerta con il canone annuo più alto verrà attribuito il punteggio massimo, alle altre verrà ridotto in proporzione applicando la seguente formula:

Vn = (Pn/Pmax) x 50

 

Dove:

Vn = punteggio assegnato all'n-esimo concorrente;

Pn = offerta del concorrente n-esimo

Pmax = offerta massima;

 

B) Qualità del progetto-offerente (massimo  punti 50/100), suddivisa nei seguenti elementi :

  • Curriculum professionale, esperienza nel settore, gestione di impianti pubblici e/o aperti al pubblico (massimo 10 punti);
  • Piano di valorizzazione delle strutture, anche di conduzione tecnica, manutenzione interna ed esterna, custodia, con individuazione degli interventi strutturali, impiantistici di attrezzature finalizzate al miglioramento funzionale, soprattutto del campo da tennis da tempo inutilizzato. In tale ambito saranno valutate anche proposte migliorative, i complementi di arredo ed eventuali servizi accessori che la Società/Ditta offerente si impegna a realizzare con i propri mezzi e risorse.

            Nel caso in cui tali opere vengano realizzate entro i primi 3 anni di gestione, dietro presentazione di idoneo progetto, l’amministrazione  comparteciperà fino al 50% del canone di locazione annuo, (massimo punti 15);

  • Affidabilità organizzativa ed economica valutabile in termini di dimensioni della società/associazione ditta (massimo punti 5)
  • Piano di utilizzo dell'impianto  

Il piano deve stabilire le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso. Inoltre dovrà riferirsi alla promozione di prodotti locali, di attività ed eventi sportivi, ricreativi e culturali che favoriscono l'aggregazione nell'area di impianto, alla realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione dello sport tra ragazzi rientranti nella fascia di età inferiore ai 18 anni ed eventualmente ad anziani e disabili.  

            (massimo punti 20)

In presenza di una pluralità di offerte, l'assegnazione avverrà in base al punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati.

A parità di punteggio si procederà in base al criterio della maggiore esperienza dimostrata.

La gestione sarà affidata anche in presenza di una sola offerta valida.

La stipulazione della convenzione con il concorrente aggiudicatario è subordinata alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché dell'assenza delle cause ostative alla partecipazione agli appalti pubblici della normativa vigente.

 

7) Presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, all'Ufficio protocollo dell’Unione dei colli marittimi pisani Via Gramsci n. 1 56040  Montescudaio a mano o a mezzo corriere privato o a mezzo Ente Poste Italiane, entro le ore 10.00 del giorno 23 aprile 2015 un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DEL BAR-PIZZERIA ED IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PROGGI–COMUNE DI RIPARBELLA", contenente all'interno quanto segue:

1) DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE in carta semplice, (redatta in base allo schema allegato A) con le DICHIARAZIONI di seguito indicate: 

-      di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dei luoghi, degli impianti, dei locali  adibito a chiosco-bar e relativi servizi, del Capitolato di Appalto e di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla formazione delle condizioni contrattuali e di accettarle  senza riserva;

-      di avere la capacità di contrarre con la P.A.;

-      di non essere dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ne di avere procedimenti in corso per interdizione, inabilitazione o fallimento;

-      di non essere stato dichiarato decaduto per morosità o per gravi violazioni alle norme che disciplinano i rapporti contrattuali con il Comune di Riparbella e/o dell’Unione dei Colli Marittimi Pisani;

-      di avere i requisiti generali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come prevista dall'art. 8 della L.R. 30/2005;

-   di avere i requisiti morali per ottenere le licenze di pubblica sicurezza per esercitare il commercio (art. 11 e seguenti TULPS ed art. 5 del D.L.vo 14/98 );

-      di essere iscritta, se si tratta di società, al registro delle imprese della C.C.I.A.A., anche se inattiva, oppure l'impegno alla iscrizione entro la data di stipula del contratto;

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal dichiarante e accompagnate da copia del documento di identità. Qualora l'offerta venga inviata a nome di più persone, tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti gli offerenti.

 

2) OFFERTA ECONOMICA (redatta in carta semplice in base allo schema allegato B),contenente:

l'indicazione dell'aumento offerto sul prezzo a base di gara o del prezzo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il comune. Non saranno ammesse offerte di importo pari al prezzo base, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui.

L'offerente dovrà indicare le proprie generalità e debitamente sottoscrivere con firma leggibile e per esteso, in caso di offerta proveniente da società commerciale, la stessa dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante.

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata recante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DEL BAR-PIZZERIA ED IMPIANTI SPORTIVI IN LOC PROGGI-COMUNE DI RIPARBELLA". In tale busta non dovrà essere accluso altro documento.

 

3) Curriculum professionale;

 

4) Piano di valorizzazione della struttura;

 

5) Eventuali attestazioni o qualificazioni professionali attinenti il servizio;

 

6) cauzione provvisoria di euro 720,00  (settecentoventieuro/00) da prestare mediante fideiussione, e/o polizza assicurativa o deposito infruttifero in denaro presso la Tesoreria Comunale, che verrà restituita a ciascun concorrente non aggiudicatario entro 8 gg. dall'espletamento della gara.

 

La mancanza del sigillo con ceralacca e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di quello contenente l'offerta sono causa di esclusione della gara.

Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi gg. 8 dall'espletamento della gara.

 

8) - Esclusioni - Avvertenze

Resta inteso che:

  1.  il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio dell'offerente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
  2. trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
  3. non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato c con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella indicata in lettere;
  4. non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara o sul quale non sia apposto il nominativo del mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
  5. non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni del punto 7) le indicazioni ed attestazioni ivi previste, parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e  controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.

In questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate - che saranno pure riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti della gara;

  1. non sono, altresì, ammesse le offerte che arrecano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;
  2. il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo;
  3. la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dall'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

 

9) -operazioni di selezione - aggiudicazione

La Commissione Giudicatrice procederà a stabilire i punteggi per la valutazione della documentazione e poi procederà all'apertura dei plichi pervenuti per la verifica delle istanze e redigerà poi apposito verbale dal quale risulterà l'aggiudicazione provvisoria, quella definitiva verrà effettuata con successivo atto.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto, nella forma pubblica amministrativa, nel termine che gli verrà tempestivamente comunicato dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di mancata stipula nel termine previsto, l'aggiudicatario stesso sarà tenuto all'eventuale  risarcimento dei danni verso l'Amministrazione, la quale procederà all'incameramento della Cauzione e all'aggiudicazione a favore del successivo in graduatoria. Si precisa che tutte le spese contrattuali sono integralmente a carico dell'aggiudicatario.

 

Per   tutto   quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale che è parte integrante e sostanziale del presente bando

 

Il responsabile del procedimento è Silvia Cetti Responsabile area Vigilanza - servizio commercio dell’Unione Colli Marittimi Pisani tel 0586- 684200 

 

lì, 20.03.2015

                                                                                           Il Responsabile del Servizio

                                                                                                     Isp. Silvia Cetti

 

 

 

 

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR PIZZERIA ED IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITà PROGGI-comune di riparbella

 

ART. 1: OGGETTO

L’Unione dei colli Marittimi Pisani affida in concessione la gestione del complesso ricreativo-sportivo sito in Loc. Proggi nel Comune di Riparbella, costituito da bar-pizzeria e i relativi arredi, impianti sportivi con spogliatoi e relativi servizi e tutte le aree adiacenti quali camminamenti, parcheggio, spazi verdi attrezzati (così come individuati nella planimetria allegato A) per un periodo di 6 anni prorogabili

 

ART. 2: SERVIZI  IN CONCESSIONE

I servizi oggetto della concessione sono:

- gestione bar-pizzeria con aree attigue, magazzino e spogliatoi;

- gestione del campo di calcetto e campo tennis

- gestione e pulizia degli spogliatoi e degli impianti esterni (parcheggio, camminamenti, aree a verde attrezzato, campo bocce, area giochi bimbi);

 

ART. 3: CARATTERE DELLA CONCESSIONE

A tutti gli effetti l'affidamento in concessione della gestione si qualifica quale servizio pubblico e non può essere abbandonata o sospesa, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Comunale e nel rispetto dell'art. 4. A tal fine il concessionario si obbliga a custodire e preservare da ogni danno quanto oggetto della presente concessione.

Il gestore si obbliga, inoltre, alla manutenzione ordinaria delle strutture oggetto della concessione, nonché alla rigorosa pulizia delle stesse compreso il bagno pubblico, gli spogliatoi e docce, le aree, camminamenti, verde, individuate nella planimetria allegata con campitura verde.

 

ART. 4: DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione viene stabilito in anni 6, è prorogabile di ulteriori 6 anni a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta formale, effettuata almeno sei mesi prima della scadenza e  previa revisione del canone.

La richiesta di proroga dovrà essere formulata con istanza scritta.

Qualora per volontà dell'affidatario la gestione terminasse prima della scadenza stabilita, questi non può pretendere né ottenere rimborsi o sgravi di tassa o di canone, né indennizzi di qualsiasi natura. E' obbligo, comunque del medesimo, far pervenire all’Unione un preavviso non inferiore a 3 mesi dalla scadenza del contratto.

In caso di interruzione del servizio senza che sia comunicato il preavviso l’affidatario è tenuto a corrispondere il canone relativo alle 3 mensilità previste

 

ART. 5: CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione dei servizi dati in concessione viene stabilito un canone derivante dal prezzo di aggiudicazione. A partire dal 2^ anno e per gli anni successivi il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici di variazione del costo della vita determinati dall'ISTAT, da valutarsi nel mese di dicembre di ogni anno. A tale scopo l'indice del costo della vita in vigore alla data di stipulazione del contratto viene considerato uguale a 100 e si calcoleranno in percentuale le variazioni che si andranno a verificare annualmente nel corso degli anni di validità del contratto.

Il versamento del canone dovrà essere versato  ogni anno in due rate semestrali posticipate nei mesi di marzo e settembre.

Il versamento effettuato oltre due mesi dalla data stabilita porta la decadenza e la perdita della cauzione.

 

ART. 6:  ORARIO

Gli orari sono stabiliti dal concessionario, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

 

 

 

E’ fatto obbligo provvedere ad esporre all’esterno dei locali, il cartello indicante i nuovi orari praticati, in ordine ai quali il concessionario si impegna a dare preventiva comunicazione al responsabile del Servizio Commercio;

 

ART. 7: CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve costituire una fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’Unione pari a € 7.200,00 corrispondente ad un annualità di gestione;

 

ART. 8:  PRESTAZIONI/ADEMPIMENTI DEL GESTORE

Il  gestore:

-  svolge  il  servizio  di gestione del campo di calcetto e campo da tennis;

- effettua la pulizia dei campi, camminamenti ed aree verdi attrezzate, potatura olivi oltre alla pulizia locali con spogliatoi con docce e bagni, per quanto attinente e conseguente alla somministrazione di bevande ed alimenti dal bar-pizzeria stesse;

- deve favorire e collaborare allo svolgimento di manifestazioni sportive, previamente autorizzate dall’Unione;

- deve gestire il bar-pizzeria con personale idoneo e deve sottostare a tutte le prescrizioni dell'Autorità di P.S. che si riterrà di dovergli imporre ai sensi della legislazione vigente;

- deve curare, in particolare, la pulizia degli spogliatoi, docce e wc;

- deve provvedere alla raccolta dei rifiuti su tutta l'area in concessione, allo svuotamento dei relativi cestini con conferimento presso i punti di raccolta pubblici;

- deve rispettare il programma di valorizzazione della struttura presentato in sede di gara, la cui disapplicazione potrà essere motivo di risoluzione del contratto;

- deve consentire l'utilizzo dell'area e pertinenze per le manifestazioni sportive, folcloristiche, culturali, promozionali, etc, organizzate e/o patrocinate dal Comune di Riparbella, fino ad un massimo di 15 giornate annue. Queste giornate saranno concordate di comune accordo all’inizio di ogni anno;

- si impegna a tenere aperto il bar-pizzeria e relativi servizi, in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune di Riparbella. Sarà possibile durante queste giornate fissare menù a prezzi stabiliti;

- cura la manutenzione ordinaria e pulizia delle strutture affidate in concessione, provvedendo a dare immediata comunicazione scritta all’Unione circa ogni evento dannoso, comunque ascrivibile a culpa in vigilando, che possa compromettere l'uso normale degli impianti.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione degli impianti: utenze luce, acqua, gas, relativi al bar-pizzeria e piazzale antistante, mediante appositi contatori a lui intestati.

 

ART. 9: PRESTAZIONI DEL COMUNE

E'  a  carico  dell’Unione  la  manutenzione straordinaria degli stabili e degli impianti;

 

ART. 10: TARIFFE

L'affidatario può svolgere il servizio di gestione del campo di calcetto e tennis verso il pagamento di un prezzo, commisurato a tempo, a carico di chi richiede il servizio. A tal fine al giocatore dovrà essere rilasciato uno scontrino tratto da un bollettario a madre e figlia, nel quale sia indicata a stampa la tariffa oraria. Le tariffe applicate dovranno essere comunicate annualmente all’Unione

 

ART. 11: VIGILANZA

L’Unione si riserva la facoltà di vigilare sulla esatta esecuzione dei servizi svolti e di provvedere, con proprio personale ed a proprie spese, ad interventi di riparazione straordinaria rilevati da relazione scritta dagli organi competenti, su segnalazione immediata del gestore, e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio.

 

ART. 12: PERSONALE

Al fine di assicurare l'espletamento del servizio, l'affidatario dovrà provvedervi con personale idoneo ed in regola con la normativa vigente in materia sanitaria, di contratti di lavoro relativi al settore nel quale opera, e di assicurazioni sociali e dovrà attenersi a quanto stabilito nel piano occupazionale presentato in sede di gara.

 

ART. 13: SUBAFFIDAMENTO

I servizi assunti non possono essere ceduti in sub cessione o sub affitto.

 

ART. 14: PREZZI AL PUBBLICO

Al fine di consentire una effettiva qualificazione della gestione quale servizio pubblico, così come sancito dall'art. 3 della presente convenzione, l'affidatario si impegna a gestire il bar-pizzeria praticando rigorosamente prezzi di vendita contenuti al livello medio dei prezzi praticati negli altri bar del capoluogo di Riparbella.

 

ART. 15: INFORTUNI E DANNI

L'affidatario risponde direttamente, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e delle altre norme di legge, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Unione, salvi gli interventi in favore del medesimo da parte di società assicurative.

L'affidatario è tenuto a stipulare contratto di assicurazione da tutti i rischi per danni a persone/cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa determinati connessi alla presente concessione, per un massimale di garanzia non inferiore a € 4.000.000,00 complessivamente per sinistro, con limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione, per la relativa accettazione, prima della sottoscrizione della convenzione.

L'affidatario esonera l’Unione da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Resta quindi l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o volontario e dai fruitori  dell'impianto.

 

ART. 16: PENALITA`

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quale il contegno poco riguardoso verso gli utenti, le assenze nelle ore di apertura degli impianti ed ogni altra violazione agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, si applicherà all'affidatario una penale di Euro 250,00, con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti e della determina motivata del medesimo.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali il percepimento doloso di tariffe non consentite, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere ordini o comunicazioni ed altre simili infrazioni come l'abbandono della gestione, o reiterate infrazioni (per 2 volte in un anno) di cui al comma precedente potranno comportare, oltre al pagamento della penale in misura doppia, l'incameramento di 1/5 della cauzione definitiva di cui all'art. 7 e la decadenza dell'affidamento.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il pagamento della penale impartita avverrà mediante prelievo sulla cauzione.

 

ART. 17 : CONSEGNA E RICONSEGNA

La consegna dei locali ed impianti oggetto dell'affidamento in gestione, verrà effettuata previa redazione di specifico verbale di consegna dei beni, dopo la stipula del contratto.

La riconsegna dei locali a fine contratto, deve essere effettuata con redazione di specifico verbale

 

ART. 18: CONTROVERSIE

Qualunque controversia relativa al presente affidamento in gestione ed agli obblighi da esso derivanti, che non sia possibile comporre in via amministrativa, verrà deferita al Tribunale di Livorno

 

ART. 19: DOMICILIO FISCALE

Il gestore all'atto della stipulazione del contratto e per ogni suo effetto dovrà eleggere il domicilio nel Comune di Riparbella indicandone il recapito.

Allegato planimetria bar-pizzeria.pdf (137,58 KB)
Allegato domanda_di_partecipazione_alla_gara bando proggi (36,00 KB)
Allegato ALLEGATO B MODULO OFFERTA ECONOMICA.doc (31,50 KB)

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